Può l’assemblea di condominio obbligarmi a riverniciare le persiane del mio appartamento, perché ormai scolorite, appellandosi al decoro architettonico dello stabile e può impormi un colore sebbene non tutti i condomini lo abbiano rispettato?

La legge non ha mai chiarito cosa debba intendersi per decoro architettonico: si tratta, comunque, di un concetto elaborato dai giudici, inteso quale bene comune, suscettibile di svalutare o apprezzare l’immobile e, quindi, di influire anche sulle singole proprietà individuali e sul loro valore economico. L’alterazione del decoro architettonico può dunque comportare un danno tanto allo stabile, quanto, soprattutto, ai singoli condomini che vedrebbero diminuire il valore dei loro appartamenti.

Secondo la Cassazione [1] per decoro architettonico si intende l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità. L’alterazione del decoro architettonico, per essere contestata, comunque, deve essere apprezzabile (quindi, l’immobile non deve essere già decadente o in evidente stato di abbandono) ed è tale allorquando si traduca “in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto anche dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” [2].

Da quanto sopra, si evince che non è possibile dire, a priori, cosa alteri il decoro architettonico dell’edificio e cosa, invece, sia a tal fine ininfluente: è necessario verificare lo stato dei luoghi, di conservazione dell’immobile, la sua qualità e la manutenzione tenuta negli anni dal condominio. Insomma, la valutazione non deve essere effettuata in astratto, ma caso per caso. In definitiva, non è possibile affermare aprioristicamente che, ad esempio, l’installazione di un impianto di condizionamento sulla facciata condominiale comporti di per sé l’alterazione del decoro architettonico. In quest’ottica, dunque, sarebbe bene verificare, preliminarmente, se il regolamento condominiale indichi quali comportamenti, in relazione al decoro architettonico dello stabile, debbano considerarsi vietati.

Con riferimento agli infissi e alle persiane, è bene ricordare che essi rientrano nell’insieme di “linee e strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata armonia, fisionomia e specifica identità”. Sicché, con molta probabilità (ma, si ripete, la valutazione va fatta verificando lo stato dei luoghi), il “sollecito” eseguito dagli altri proprietari/condomini nei confronti del lettore, verosimilmente, è stato azionato in quanto i condomini hanno ravvisato una lesione del decoro architettonico causato dalle imposte della sua unità immobiliare.

In passato si è ritenuto lecito sostituire gli infissi con altri di materiale diverso a condizione tuttavia che il colore, la struttura esterna degli infissi rimangano invariati.

note

[1] Cass. sent. n. 851/2007.

[2] Cass. sent. n. 1286/2010.

Autore La Legge per Tutti