Una recente pronuncia della cassazione, la n. 13509 del 27 luglio, enuncia quanto segue:
...i balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 c.c. I balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Cass. 17.7.2007 n. 15913, 30.7.2004 n. 14576)” (Cass. 27 luglio 2012, n. 13509).
In sostanza i balconi aggettanti sono parti di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento cui essi servono. Inoltre la Cassazione aggiunge anche: se i balconiaggettanti sono parti di proprietà esclusiva ne consegue che gli eventuali danni da essi causati devono essere posti in capo al proprietario.
BLOG
15
Aug
I balconi aggettanti sono parti di proprietà esclusiva anche i fini del risarcimento dei danni
Lascia un commento

June 25, 2018
Posto che il risarcimento del danno sul piano di calpestio è pacifico, il proprietario del balcone (piano superiore) è obbligato a ripristinare anche il sottobalcone o basta rimuovere tutta la parte ammalorata? Grazie.
Reply