In tale prospettiva, la risoluzione 84/E completa il quadro di chiarimenti interpretativi iniziato con la circolare 46/E/2007, la quale ha precisato il trattamento fiscale in capo ai condomini per le somme percepite a titolo di tariffa incentivante per l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kw asserviti alle necessità energetiche del condominio, somme che non assumono rilevanza fiscale.
La circolare del 2007 non ha però chiarito alcune questioni. In particolare quella sul trattamento fiscale delle somme di identica natura percepite per l'energia ceduta in rete e prodotta da impianti di potenza inferiore a 20 kw ma non asserviti alle esigenze dell'immobile e l'altra relativa ai casi in cui il condominio sia titolare di un impianto di potenza superiore.
Con l'ultimo chiarimento, le Entrate individuano il trattamento fiscale applicabile in perfetta continuità rispetto a quanto già chiarito per la similare posizione di una persona fisica, sulla base di un criterio composito che tiene conto sia di un elemento quantitativo – la potenza dell'impianto – che di uno qualitativo, ossia che l'impianto sia o meno asservito alle esigenze energetiche dell'immobile. Nel caso in cui si riscontri nei fatti la mancanza di tale asservimento, la soglia di potenza dell'impianto non assume più alcun ruolo in relazione all'individuazione del trattamento fiscale applicabile.
Di conseguenza, per impianti asserviti all'immobile e di potenza inferiore a 20 kw, in stretta assimilazione con quanto già affermato nella circolare 46/E del 2007 per le persone fisiche, la risoluzione 84/E precisa che il condominio non è mai da considerare un soggetto che svolge attività commerciale abituale, in relazione all'energia eccedente il fabbisogno dell'immobile e ceduta in rete. Ciò comporta che l'eventuale cessione alla rete della produzione elettrica in eccesso rispetto a quanto autoconsumato non sarà mai da assoggettare a Iva e che la tariffa percepita dal Gse è rilevante ai fini reddituali in capo ai singoli condomini quale reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir in proporzione ai millesimi di proprietà.
Diversamente, qualora l'impianto non sia asservito alle esigenze dell'immobile oppure, in ogni caso, qualora abbia potenza superiore a 20 kw, si ritiene che attraverso di esso sia svolta un'attività commerciale. Il condominio, però, pur titolare dell'impianto, non può essere configurato di per sé quale soggetto che svolge tale attività. La risoluzione, quindi, indagando i rapporti sussistenti tra i condomini, ha ritenuto esistente tra di essi una società di fatto, potendosi ravvisare sia l'elemento soggettivo – ossia la volontà comune di vincolarsi – sia quello oggettivo, rappresentato dal fondo patrimoniale comune costituito proprio dall'impianto fotovoltaico.
La presenza di una società di fatto comporta rilevanti conseguenze fiscali: essa è un autonomo soggetto d'imposta, tenuto a redigere una dichiarazione dei redditi sulla base delle risultanze contabili, ed è anche un soggetto passivo ai fini Iva. In quanto soggetto che svolge attività d'impresa, la società di fatto sarà assoggettata alla ritenuta del 4% sulla parte di tariffa erogata dal Gse e relativa all'energia immessa in rete. I redditi d'impresa della società di fatto, per il principio di trasparenza, saranno tassati in capo ai singoli condomini.
Infine, si ritiene che la società di fatto possa ammortizzare i costi di acquisto o realizzazione dell'impianto (coefficiente: 9%) nonché detrarsi la relativa Iva assolta (circolare 46/E/2007, rispettivamente paragrafo 9.3 e paragrafo 7.2).
Abitazioni singole
La produzione di energia elettrica con un impianto asservito all'immobile destinato a singola abitazione, essendo essenzialmente finalizzata all'autoconsumo, non prevede che l'energia sia ceduta alla rete. Diversamente dal condominio, quando la cessione avviene, non è mai considerata attività d'impresa. Quindi, a prescindere dalla natura dell'incentivo percepito (tariffa premio per l'autoconsumo e tariffa omnicomprensiva per l'energia ceduta):
Tali tariffe non scontano la ritenuta del 4% applicata dal Gse.